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APPROFONDIMENTI SETTIMANALI

20/05/2012
Unico 2012: una dichiarazione al buio, o quasi. A poco più di un mese dalla scadenza del primo termine di versamento delle imposte dovute a saldo per il periodo d'imposta 2011 e a titolo di primo acconto per l'anno 2012, ...

NOTIZIE DALLO STUDIO

IRAP: l'integrativa per il 200625/07/2008

Con la risoluzione in oggetto viene analizzato il particolare caso di “apparecchiature terminali” non suscettibili, in virtù delle proprie specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali. I relativi costi risulteranno deducibili secondo le ordinarie regole dettate in materia di determinazione del reddito d’impresa. Siffatte apparecchiature, in altri termini, non rientrano nel campo oggettivo di applicazione della previsione di carattere limitativo di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR, in quanto relativamente alle stesse non sussiste la possibilità di utilizzo o impiego differente da quello per finalità di carattere imprenditoriale.